Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all’articolo precedente, rescinde il contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto che non sarà legato in solido con il precedente titolare del contratto.
L’effettivo utilizzatore del servizio e/o l’avente causa ha altresì l’obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell’utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura.
Il nuovo soggetto utilizzatore del servizio e/o l’avente causa, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.
L’utente che si intesta la fornitura deve fornire all’azienda il numero di matricola e la lettura del contatore che intende volturare, accertandone la corrispondenza con il numero di matricola di quello effettivamente installato a servizio dell’immobile. Nel contratto sottoscrive pertanto la corrispondenza dei suddetti dati forniti con quelli del contatore installato, e l’integrità dei sigilli apposti sul medesimo.
I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto di affitto e/o di acquisto da parte del nuovo utente.
I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dove saranno accreditati il deposito cauzionale versato. Vedi anche la sezione FAQ