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Regolamento allo scarico in pubblica fognatura

(Ai sensi del D. Lgs 6 aprile 2006 n. 152 e L. R. 24 novembre 2008 n. 17)
 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento di Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura e sue finalitĂ 
Il D.L.vo n. 152/2006,  concerne disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento; la L. R. del 22/11/2001 n. 60, come modificata dalla L.R. 24/11/2008 n.17, in attuazione del predetto D.L.vo 152 detta norme in materia di scarico delle acque reflue attribuendo espressamente  al Gestore del Servizio Idrico Integrato la competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque reflue urbane.
Il presente regolamento contiene la disciplina del rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura e di assimilazione a domestiche delle acque reflue ed in particolare:
- disciplina l’esercizio delle funzioni attribuitegli, in particolare attraverso l’individuazione: o delle prescrizioni a tutela della qualità delle acque, da inserire in tutti i provvedimenti di autorizzazione allo scarico; o del valore massimo della somma dovuta dal richiedente l’istruttoria a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda;
 - definisce i modelli delle domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
 - individua le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle altre acque reflue, nonchÊ le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate; 

Art. 2 Efficacia
Tale regolamento si applica agli scarichi in pubblica fognatura ricadenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale Marsicano n.2 e sottoposti alla gestione del Gestore Unico.

Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) “abitante equivalente” : il carico organico biodegradabile avente una richiesta di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
g) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
i) “acque reflue urbane”: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
q) “autorità d'ambito”: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
 cc) “inquinamento”: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
dd) “rete fognaria”: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee,  per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
gg) “acque di scarico”: tutte le acque provenienti da uno scarico;
ff) “scarico”: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (5) acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114;
hh) “scarichi esistenti”: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;- “fognatura separata”: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
nn) “stabilimento industriale”:  tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
oo) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

Art. 4- Classificazione delle acque.
Agli effetti del presente regolamento le acque sono classificate in:
a) ACQUE BIANCHE: per acque bianche si intendono solo ed esclusivamente quelle  meteoriche e di falda, qualora non siano state contaminate da attività di tipo produttivo  o di servizio;
b) ACQUE NERE: per acque nere si intendono le acque reflue domestiche (provenienti da insediamenti di tipo residenziali o con caratteristiche qualitative equivalenti quali alberghiero, turistico, sportivo e ricreativo, e da servizi dove lo scarico interessa prevalentemente il metabolismo umano e l’attività domestica), le acque reflue industriali (acqua di qualsiasi tipo scaricata da edifici o insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento), le acque meteoriche di dilavamento, di condensa e di raffreddamento contaminate da attività produttive o di servizio.

Art. 5 - Scarichi vietati
E' rigorosamente vietato scaricare o causare l’immissione nelle pubbliche fognature nere, miste o bianche delle sotto elencate sostanze:
1) sostanze liquide, solide, o gassose a carattere infiammabile od esplosivo.
2) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) non considerate nella tabella allegata al presente regolamento o sostanze radioattive che comunque possano costituire un pericolo per l’incolumità degli uomini, degli animali, o creare un pubblico disagio, o provocare danni alla vegetazione.
3) sostanze solide o viscose tali da causare ostruzioni nei collettori fognari come:
ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti solidi urbani, sangue intero, peli, carnicci, fanghi di risulta provenienti dalle vasche settiche e simili, che non possono essere introdotte nella rete fognaria. Tali sostanze dovranno essere separate ed allontanate come rifiuto solido.
4) Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
5) vapori e gas di qualunque natura.

MODALITA’ DI AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
 

CAPO I -  INDICAZIONI GENERALI
Art. 6 Tipologie di scarico in pubblica fognatura e criteri di individuazione.

Il presente regolamento prende in esame le due seguenti categorie di scarico:
- scarico acque reflue industriali
- scarico acque reflue assimilate alle domestiche.
In Allegato 1 sono riportate le indicazioni che devono essere utilizzate dai soggetti interessati al rilascio od al rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per identificare la tipologia di scarico per il quale si accingono a richiedere l’autorizzazione.
 
Art. 7 Soggetti competenti alla ricezione delle domande di Autorizzazione allo Scarico in pubblica fognatura
Per richiedere l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o dichiarare l’assimilazione allo scarico domestico, i titolari degli scarichi si devono rivolgere presso il CAM SpA – Ufficio Depurazione.
 
Art. 8 Presentazione della domanda

La domanda è presentata dagli aventi titolo d’uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli.
I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda. E’ fissato un contributo quale onere di procedibilità della richiesta per i costi di istruttoria del CAM SpA  per ogni domanda. Tale importo, indicato nel modulo di richiesta, deve essere versato sul c.c.p. n. 14141675 intestato al Consorzio Acquedottistico Marsicano SpA causale “Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs 152/2006 e L. R. 17/2008 del 24/11/2008.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di versamento di cui sopra.

Art. 9 Durata del procedimento
Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro trenta giorni da tale data.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa entro e non oltre trenta giorni il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessitĂ  di presentare le integrazioni.
I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.
 
Art. 10 Contenuti della domanda di autorizzazione / rinnovo allo scarico e allegato 1.
 1. La domanda di autorizzazione allo scarico deve contenere:
- i dati anagrafici del titolare dello scarico;
- la localizzazione dello scarico;
- i dati anagrafici dell’attività produttiva richiedente l’autorizzazione e gli estremi del permesso di costruire e/o autorizzazione corrispondente dell’immobile o delle aree al servizio delle quali si intende collocare lo scarico;
- le caratterizzazione quali - quantitativa dello scarico.
2. In allegato alla domanda di autorizzazione dovranno essere fornite:
- la relazione tecnica sulle lavorazioni e sugli scarichi da essa generati, secondo le indicazioni
contenute in allegato al modulo di autorizzazione di cui al punto 3;
- fotocopia di documento di riconoscimento del titolare dello scarico;
la planimetria ubicativa dello stabilimento di cui al punto 3;
- gli elaborati grafici come indicati nel modulo di autorizzazione di cui al punto 3.
3. Presso il soggetto competente di cui all’Art. 7, devono essere disponibili i seguenti moduli:
- domanda di allaccio al Gestore del Servizio Idrico Integrato, come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- domanda di autorizzazione/rinnovo autorizzazione/variazione per scarico di acque reflue
industriali, come da facsimile in Allegato 1;
- dichiarazione/rinnovo dichiarazione/variazione dichiarazione di assimilabilitĂ  al domestico, come da facsimile in Allegato 1;
- rapporto analisi come indicato nel punto 9 dell’Allegato 1.

Art.11 Misura delle portate degli scarichi
1. Per gli scarichi industriali che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto i quantitativi dichiarati di scarico saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e saranno confrontati con le letture del misuratore di utenza presente.
2. Per gli scarichi industriali in pubblica fognatura che utilizzano fonti di approvvigionamento alternative al pubblico acquedotto, i titolari devono dotarsi di idoneo strumento di misura dei quantitativi prelevati. Tale strumento, che può essere fornito su richiesta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, deve essere sempre accessibile al Gestore per le letture di controllo. Le eventuali attività di verifica di buon funzionamento delle apparecchiature di misura sono sempre consentite al Gestore, che le svolgerà senza richiedere alcun onere all’utente titolare dell’apparecchiatura controllata. I quantitativi dichiarati di scarico saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e saranno confrontati con le letture dello strumento di misura dei quantitativi prelevati.
3. Il gestore può in qualsiasi momento decidere di installare, a proprie spese, un misuratore delle portate in uscita dall’impianto. A tale scopo l’utente ha l’obbligo di concedere al gestore uno spazio idoneo per la posa in opera dello strumento di misura, nonché l’accesso allo strumento stesso per le letture e le operazioni di manutenzione. In questo caso il volume utilizzato per il calcolo del corrispettivo dovuto è quello misurato da tale strumento.
 
CAPO II - PROCEDURE IN CASO DI NUOVI SCARICHI O DI PRIME AUTORIZZAZIONI.
Art. 12 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
 
1. In caso di prima autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali il richiedente presenta ai soggetti competenti di cui all’Art.7 la domanda redatta su apposita modulistica indicata all’Art. 10 e la documentazione integrativa indicata sulla modulistica stessa.
 
2. Qualora siano necessarie integrazioni alla documentazione presentata, il CAM SpA richiede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, le integrazioni necessarie all’espletamento della richiesta di autorizzazione.
 
3. La richiesta d’integrazioni blocca la decorrenza dei termini per il rilascio dell’autorizzazione che, per la parte residua, continueranno a decorrere dalla ricezione delle integrazioni.
 
4. Il Gestore, verificati gli atti,  se non vi sono motivi di opposizione, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda trasmette  il documento di autorizzazione definitivo allo scarico al titolare interessato e copia della stessa all’ATO 2 Marsicano.
 
5 Il Gestore, tenuto conto della capacità dei propri impianti di depurazione e della tipologia di attività richiedente può non autorizzare, dandone adeguata motivazione scritta all’Autorità di Ambito.
 
6. Il Gestore, nel caso in cui ritenga opportuno che lo scarico generato dall’attività in esame necessiti di un pretrattamento, comunica al soggetto richiedente, il rilascio dell’autorizzazione provvisoria allo scarico, allegando una relazione contenente il tipo di trattamento ritenuto idoneo e le specifiche tecniche richieste.
 
7. L’Autorizzazione provvisoria ha la durata di tre mesi. Nel caso di autorizzazione di nuovo scarico non ancora in funzione, il periodo di autorizzazione decorre dal momento in cui il CAM SpA, con opportuno sopralluogo, verifica l’esistenza dell’impianto di pretrattamento realizzato secondo le prescrizioni tecniche contenute nell’atto autorizzativo.
Il rilascio dell’autorizzazione provvisoria conclude la procedura istruttoria sospende i termini di decorrenza per il rilascio dell’autorizzazione definitiva che, per la parte residua, continueranno a decorrere dal rilascio del gestore di parere favorevole all’autorizzazione definitiva.
 
8. Durante il periodo di autorizzazione provvisoria le attività di monitoraggio e verifica di corretto funzionamento dell’impianto di pretrattamento sono eseguite a cura del titolare dello scarico con oneri a suo carico.
 
9. E’ facoltà del Gestore, con oneri a proprio carico, effettuare tutti i sopralluoghi ed i controlli che ritenga necessari per valutare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione provvisoria.
 
10. Durante il periodo di autorizzazione provvisoria il Gestore può compiere attività programmate di monitoraggio dello scarico con oneri a carico del titolare dello scarico. Tali oneri sono determinati, a consuntivo delle attività eseguite.
 
11. Qualora il Gestore ritenga di non poter rilasciare l’autorizzazione definitiva poiché sono necessari ulteriori accertamenti e/o prescrizioni, ne darà comunicazione al richiedente. Nel caso in cui il supplemento di istruttoria non sia soddisfacente ed i termini dell’autorizzazione temporanea siano prossimi alla scadenza, il Gestore valuta la possibilità di  una proroga dell’autorizzazione temporanea, che comunque non può essere maggiore di mesi sei e non può essere richiesta più di una volta per la stessa domanda di autorizzazione. Copia della proroga di autorizzazione provvisoria viene inviata per conoscenza all’Ente D’Ambito.
 
12. Quando, per negligenza del richiedente, lo scarico continui a risultare inidoneo all’autorizzazione oppure siano scaduti i termini per la proroga dell’autorizzazione provvisoria, il Gestore  revoca l’autorizzazione provvisoria o il blocco dell’istruttoria. L’istruttoria rimane bloccata sino a quando il titolare dello scarico non avrà provveduto ad adempiere ai propri obblighi e il Gestore non lo abbia verificato.
 
13. In caso di scadenza dei termini della proroga di autorizzazione provvisoria, il titolare dello scarico dovrĂ  versare quanto dovuto per le attivitĂ  del Gestore e richiedere una nuova autorizzazione, con pagamento dei relativi oneri.
 
14. Qualora il Gestore ritenga che gli accertamenti del supplemento di istruttoria siano soddisfacenti, provvederà al   rilascio dell’autorizzazione definitiva, completo di relazione descrittiva di tutti gli accertamenti eseguiti e del calcolo a consuntivo delle spese sostenute per gli accertamenti eseguiti durante il periodo di autorizzazione provvisoria.

Art. 13 Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche
1. Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura  necessita di autorizzazione nei modi descritti dall’art. 2 commi 1 ,2 e art. 3 commi 1,2,3,4. della  L. R. 24/11/2008 n.17
2. Coloro i quali, in base alle indicazioni dell’Allegato 1, ritengano di poter scaricare in pubblica fognatura acque reflue assimilate alle domestiche devono presentare domanda su apposito modulo di cui all’Art. 10, provvedendo a riempire la sezione relativa a tale tipologia di scarico. A tale domanda deve essere allegata la stessa documentazione richiesta per le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali.
3. I soggetti richiedenti l’assimilabilità delle acque reflue industriali alle domestiche,  inoltrano la domanda al Gestore secondo le procedure di cui all’art.10, allegando le ricevute di versamento degli oneri dovuti al Gestore  per la procedibilità amministrativa.


CAPO III - PROCEDURE DI RINNOVO SUCCESSIVO ALLA PRIMA AUTORIZZAZIONE
Art. 14 Rinnovo e variazione di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.
1. Il rinnovo e la variazione dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue va richiesto al Gestore sull’apposita modulistica indicata all’ Art. 10. La domanda di rinnovo va inoltrata, al Gestore almeno un anno prima della data prevista per il termine dell’autorizzazione.
2. I richiedenti sono autorizzati allo scarico anche dopo la decorrenza dei termini di autorizzazione, solo se hanno provveduto ad inoltrare la domanda di rinnovo nei tempi previsti dal presente regolamento.
3. Nel caso di variazione dei dati dichiarati all’atto della domanda di autorizzazione, il titolare dello scarico è tenuto alla rettifica e comunicazione dei nuovi dati attraverso la modulistica di cui sopra, da inoltrare al Gestore.
4. Il Gestore è tenuto a rilasciare la nuova autorizzazione entro la data di scadenza della autorizzazione se la domanda è stata presentata almeno un anno prima della scadenza. Decorso tale termine senza riscontro da parte del Gestore, l’autorizzazione dovrà considerarsi tacitamente rinnovata.
Art. 15   Variazione di dichiarazione di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche
1. La variazione della dichiarazione di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche deve essere presentata al Gestore redatta su apposita modulistica indicata all’Art. 10
  2. Se non vi è alcuna comunicazione contraria da parte del Gestore è da intendersi che lo scarico in questione di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura continua ad essere ammesso.
Art. 16 Durata delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura
1.Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura hanno durata quadriennale e devono essere rinnovate un anno prima della scadenza.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico
In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, il Gestore, ai sensi dell’articolo 130 del D.L.vo 152/06, procede, secondo la gravità dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolaritĂ ;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.


 

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