Revoche delle concessioni
Le concessioni si intendono revocate di diritto:
a) nel caso di cessazione di industria o di esercizio per fallimento dell’utente, quando non subentri il curatore ( secondo quanto previsto all’art. 8°);
b) nel caso di demolizione o distruzione di un immobile.
La concessione si intende inoltre revocata quando per morosità dell’utente risulti sospesa l’erogazione da oltre tre mesi.
In tal caso il Consorzio ha diritto di riscuotere i canoni dovuti fino alla scadenza del contratto. L’utente moroso non potrà in nessun caso pretendere risarcimento di danni per la sospensione della fornitura di acqua. Per il ripristino della fornitura l’utente dovrà ‘corrispondere oltre le somme arretrate e le penalità, le spese per la sospensione e per la riattivazione dell’impianto nella misura fissa così come stabilita nel tariffario consegnato al C.A.M. S.p.A. dall’ ATO n. 2 “MARSICANO”.
ART. 34 Sospensioni di fornitura e risoluzione contrattuale .
Il C.A.M. S.p.A. ha il diritto dì sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri;
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto;
c) prelievi abusivi;
d) cessione dell’acqua a terzi;
e) irregolarità nell’ installazione o mancanza di tenuta degli impianti in
proprietà privata;
f) opposizione dell’utente al controllo e alla lettura del contatore da parte
dell’ Azienda;
g) opposizione dell ‘utente al controllo dell’ impianto interno da parte
dell’ Azienda;
h) in caso di pericolo per persone o cose;
i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale,
compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora.
Dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l’invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l’utente non abbia provveduto si provvederà in merito. Il preavviso, invece, non si ritiene obbligatorio nei casi di cui alle lettere c), d), h), e j).11 preavviso è, infine, ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere f) e i).
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla sospensione del servizio; poi, senza che l’utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende automaticamente risolto per inadempimento ed il C.A.M. S.p.A. potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dall’ Azienda, a mezzo raccomandata AIR inviata all’utente, che sarà legittimata a richiedere la restituzione del contatore.












