Regolamento allo scarico in pubblica fognatura
Art. 1 Oggetto del Regolamento di Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura e sue finalità
Il D.L.vo n. 152/2006, concerne disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento; la L. R. del 22/11/2001 n. 60, come modificata dalla L.R. 29/07/2010 n.31, in attuazione del predetto D.L.vo 152 detta norme in materia di scarico delle acque reflue attribuendo espressamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato la competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque reflue urbane.
Il presente regolamento contiene la disciplina del rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura e di assimilazione a domestiche delle acque reflue ed in particolare:
- disciplina l’esercizio delle funzioni attribuitegli, in particolare attraverso l’individuazione: o delle prescrizioni a tutela della qualità delle acque, da inserire in tutti i provvedimenti di autorizzazione allo scarico; o del valore massimo della somma dovuta dal richiedente l’istruttoria a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda;
- definisce i modelli delle domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- individua le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate;
Art. 2 Efficacia
Tale regolamento si applica agli scarichi in pubblica fognatura ricadenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale Marsicano n.2 e sottoposti alla gestione del Gestore Unico.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) “abitante equivalente” : il carico organico biodegradabile avente una richiesta di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
g) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
i) “acque reflue urbane”: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
q) “autorità d’ambito”: la forma di cooperazione tra comuni e province per l’organizzazione del servizio idrico integrato;
cc) “inquinamento”: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente;
dd) “rete fognaria”: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
gg) “acque di scarico”: tutte le acque provenienti da uno scarico;
ff) “scarico”: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (5) acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 114;
hh) “scarichi esistenti”: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;- “fognatura separata”: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
nn) “stabilimento industriale”: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
oo) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione; l’effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.
Art. 4- Classificazione delle acque.
Agli effetti del presente regolamento le acque sono classificate in:
a) ACQUE BIANCHE: per acque bianche si intendono solo ed esclusivamente quelle meteoriche e di falda, qualora non siano state contaminate da attività di tipo produttivo o di servizio;
b) ACQUE NERE: per acque nere si intendono le acque reflue domestiche (provenienti da insediamenti di tipo residenziali o con caratteristiche qualitative equivalenti quali alberghiero, turistico, sportivo e ricreativo, e da servizi dove lo scarico interessa prevalentemente il metabolismo umano e l’attività domestica), le acque reflue industriali (acqua di qualsiasi tipo scaricata da edifici o insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento), le acque meteoriche di dilavamento, di condensa e di raffreddamento contaminate da attività produttive o di servizio.
Art. 5- Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 della LR 29/2010 per lo scarico di acque meteoriche da reti fognarie separate, la Regione definisce, nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque (PTA), le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento degli agglomerati, sia in presenza di sistemi fognari unitari che in presenza di sistemi fognari separati, al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 6- Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 sono oggetto di disciplina regionale:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate da altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’autorizzazione.
2. Rientrano tra gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento effettuate da altre condotte separate gli scarichi di acque meteoriche, diversi dagli scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio disciplinate dall’articolo 17 della LR 29/2010, provenienti da aree destinate ad attività commerciali, artigianali o industriali munite di condotte distinte che canalizzano, nei rispettivi corpi ricettori, le acque meteoriche di dilavamento e le altre acque reflue derivanti da tali aree.
Art. 7- Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento
1. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da fognature separate e da altre condotte separate di cui all’articolo 14 comma 2 della LR 29/2010, sono soggetti a comunicazione alla Provincia competente per territorio, nel caso di scarichi in acque superficiali, su suolo o strati superficiali del sottosuolo, al Gestore della rete fognaria in caso di recapito in rete fognaria o all’Autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relative alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per le attività rientranti nel campo di applicazione dello stesso.
2. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) caratteristiche tecnico-costruttive della fognatura o delle altre condotte separate, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia;
b) la delimitazione, l’area e le caratteristiche della superficie scolante afferente alla fognatura o alle altre condotte separate, e le tipologie di attività svolte su di essa;
c) l’ubicazione dello scarico.
3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006, gli scarichi di acque meteoriche da reti fognarie separate possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, salvo i casi di cui all’articolo 94, comma 4, lettera d), decreto legislativo n. 152/2006.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, è sempre vietata l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
5. La Regione, nell’ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni particolari al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati nel Piano stesso.
6. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate, sono disciplinate dalla Regione, previa acquisizione del parere del Ministero dell’Ambiente.
Art. 8- Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento.
1. Per i nuovi scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate e da altre condotte separate di cui all’articolo 14 comma 2 della LR 29/2010, la comunicazione di cui all’articolo 15 comma 1 della LR 29/2010 può essere effettuata contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico delle altre acque reflue a condizione che la stessa sia comprensiva delle informazioni di cui all’articolo 15, comma 2 della LR 29/2010.
2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa la comunicazione di cui all’articolo 15 comma 1 della LR 29/2010 è presentata entro otto mesi dall’entrata in vigore della stessa.
Art. 9- Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione
1. Le casistiche generali per le quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono costituire un fattore di inquinamento, sono individuate nelle seguenti:
a) svolgimento all’aperto di fasi di attività o di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi, operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente;
2. Sulla base delle situazioni generali di cui al comma 1, si identificano di seguito, in un elenco esaustivo, i settori produttivi o attività soggetti alla disciplina di cui all’art. 113 comma 3, del D.Lgs 152/06:
a) industria petrolifera;
b) industrie chimiche;
c) trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
d) stazioni di distribuzione di carburante;
e) autofficine;
f) autocarrozzerie;
g) autolavaggi;
h) depositi di mezzi di trasporto pubblico;
i) depositi di veicoli destinati alla rottamazione;
j) depositi di rottami;
k) depositi di rifiuti, centri di raccolta, cernita o trasformazione degli stessi;
l) stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite ad attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Art. 10- Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni
1. Le superfici scolanti dei settori produttivi o attività di cui all’articolo 17 commi 1 e 2 della LR 29/2010, interessate da operazioni e attività dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento devono essere rese impermeabili. Devono inoltre essere realizzati:
a) un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l’immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano;
b) un idoneo sistema trattamento delle acque raccolte in situ o il convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della rete.
2. Sono esentate dalle prescrizioni di cui al comma 1 e dall’autorizzazione di cui all’articolo 19 comma 1, tutte le attività commerciali ed industriali le cui aree esterne siano inferiori a 1.000 metri quadrati (escluse aree a verde).
3. In materia di scarichi di sostanze pericolose si rimanda a quanto previsto dall’articolo 108 del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 11- Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento
1. I titolari delle attività commerciali ed industriali le cui aree esterne sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, secondo i criteri di cui all’articolo 9, presentano alla Provincia competente per territorio, in caso di scarico in acque superficiali, su suolo o strati superficiali del sottosuolo; al Gestore della rete fognaria in caso di recapito in rete fognaria o all’Autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005, per le attività rientranti nel campo di applicazione dello stesso, la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, corredata dalle seguenti informazioni:
a) tipologia, dimensioni e localizzazione delle aree esterne;
b) attività svolte in ognuna delle suddette aree di pertinenza, con l’indicazione delle potenziali fonti di inquinamento derivanti dalle attività stesse;
c) valutazione qualitativa e quantitativa dello scarico;
d) progetto di massima del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.
2. I titolari di attività commerciali ed industriali esistenti presentano tale domanda di autorizzazione entro dieci mesi dall’approvazione della presente legge; entro diciotto mesi vanno realizzate tutte le opere di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
3. I titolari di attività soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006 presentano, contestualmente alla stessa, la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia o di dilavamento. La Regione, a seguito del rilascio dell’autorizzazione, ne invia comunicazione alla Provincia competente per territorio.
4. Resta ferma l’applicazione, in termini di obblighi e scadenze, della normativa nazionale di attuazione della direttiva 24 settembre 1996, n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 59/2005.
Art. 12- Scarichi di acque reflue industriali con concentrazioni di inquinanti superiori a quanto previsto dalla tabella 5 ) dell’all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili in percentuali superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell’ allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 non possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati.
Controllo della qualità delle acque reflue scaricate nelle pubbliche fognature.
Art. 13- Divieto di diluizione degli scarichi
1. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento non possono, in nessun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. E’ parimenti vietato diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze elencate nella tabella 3 di cui al D.Lgs.152/99 e ssmmii, con acque di raffreddamento, di lavaggio, impiegate per la produzione di energia o comunque di processo prima del trattamento degli stessi scarichi parziali.
Art. 14- Scarichi vietati
1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti è tassativamente vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo depurativo dell’impianto terminale, che siano potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai relativi servizi, pericolose per la salute pubblica e nocive per la fauna ittica dei corpi ricettori finali.
2. In particolare è vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo il seguente elenco di sostanze:
a) benzina, benzene e in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività nel sistema fognario;
b) olii esausti di qualunque natura e origine (alimentare, ecc..)
c) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.
d) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio od altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l’acqua;
e) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.
f) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo dell’impianto terminale;
g) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto;
h) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità;
i) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
j) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, stracci, pezze, filati, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici od industriali;
k) spurghi di fognature private;
l) fanghi, residui solidi o semi-solidi provenienti da processi di sedimentazione depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi ed altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
m) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l’ambiente, secondo le disposizioni di cui al DPR 13 febbraio 1964, n° 185, e successive modificazioni;
n) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione;
o) tutte le sostanze non indicate nell’elenco precedente che possono in qualche modo pregiudicare il buon funzionamento del sistema fognario/depurativo.
Art. 15- Qualificazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
1. Nell’ambito dell’organizzazione del personale del Gestore agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 101, 128 e 129 del Decreto Legislativo 152/06 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).
Art. 16- Esecuzione dei controlli sugli scarichi di acque reflue
1. Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla pubblica rete fognaria sono effettuate in qualsiasi momento e/o circostanza.
2. I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell’acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla proprietà, con riferimento alla domanda presentata.
Art. 17- Modalità di esecuzione delle ispezioni
1. Il personale del Gestore incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo), chiedendo immediatamente l’assistenza del titolare dello scarico (o di persona da esso incaricata) per poter accedere all’ultimo punto accessibile prima dell’immissione delle acque reflue in pubblica fognatura.
2. Al personale incaricato del controllo dovrà essere consentito immediato accesso al punto di
campionamento. In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti), il fatto verrà segnalato nella relazione di sopralluogo e nell’eventuale verbale di prelievo; fatto salvo quanto previsto dall’art. 137 comma 8 del D.Lgs 152/06.
3. Per tutta la durata della verifica, il titolare dello scarico (o la persona da questo incaricata) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.
4. Dopo aver preso visione dell’esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l’eventuale campionamento, l’incaricato del Gestore potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l’utilizzo dell’acqua; compilerà quindi il relativo verbale (in triplice copia), sul quale il titolare dello scarico potrà riportare le proprie dichiarazioni.
5. Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare o suo
delegato dello scarico ispezionato.
Art. 18- Prelievo di campioni
1. I prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; L’analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti.
2. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
3. Sul medesimo verbale deve altresì risultare la motivazione della scelta della tipologia di campionamento da parte dei prelevatori e le metodologie di conservazione, la data, l’ora e il luogo di apertura dei campioni e di analisi, al fine di consentire la presenza dell’utente alle predette operazioni.
4. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e/o di deposito e/o di analisi sarà riportato su specifico rapporto.
5. Il soggetto Gestore si avvale del proprio Laboratorio di analisi per la verifica della rispondenza dei parametri prescritti nella autorizzazione ai limiti tabellari di legge. Il Gestore può avvalersi comunque della facoltà di richiedere all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.
Art. 19- Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
1. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall’attivazione, fatto salvo il caso in cui il direttore sanitario dell’Istituto autocertifichi all’Ente autorizzante la non infettività del refluo immesso in pubblica fognatura.
MODALITA’ DI AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
CAPO I – INDICAZIONI GENERALI
Art. 20 Tipologie di scarico in pubblica fognatura e criteri di individuazione.
Il presente regolamento prende in esame le due seguenti categorie di scarico:
- scarico acque reflue industriali
- scarico acque reflue assimilate alle domestiche.
In Allegato 1 sono riportate le indicazioni che devono essere utilizzate dai soggetti interessati al rilascio od al rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per identificare la tipologia di scarico per il quale si accingono a richiedere l’autorizzazione.
Art. 21 Soggetti competenti alla ricezione delle domande di Autorizzazione allo Scarico in pubblica fognatura
Per richiedere l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o dichiarare l’assimilazione allo scarico domestico, i titolari degli scarichi si devono rivolgere presso il CAM SpA – Ufficio Depurazione.
Art. 22 Presentazione della domanda
La domanda è presentata dagli aventi titolo d’uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli.
I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda. E’ fissato un contributo quale onere di procedibilità della richiesta per i costi di istruttoria del CAM SpA per ogni domanda. Tale importo, indicato nel modulo di richiesta, deve essere versato sul c.c.p. n. 14141675 intestato al Consorzio Acquedottistico Marsicano SpA causale “Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D. L.vo 152/2006 e L.R. 29/07/2010 n.31. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di versamento di cui sopra.
Art. 23 Durata del procedimento
Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro trenta giorni da tale data.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa entro e non oltre trenta giorni il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.
I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.
Art. 24 Contenuti della domanda di autorizzazione / rinnovo allo scarico e allegato 1.
1. La domanda di autorizzazione allo scarico deve contenere:
i dati anagrafici del titolare dello scarico;
la localizzazione dello scarico;
i dati anagrafici dell’attività produttiva richiedente l’autorizzazione e gli estremi del permesso di costruire e/o autorizzazione corrispondente dell’immobile o delle aree al servizio delle quali si intende collocare lo scarico;
le caratterizzazione quali – quantitativa dello scarico.
2. In allegato alla domanda di autorizzazione dovranno essere fornite:
la relazione tecnica sulle lavorazioni e sugli scarichi da essa generati, secondo le indicazioni
contenute in allegato al modulo di autorizzazione di cui al punto 3;
fotocopia di documento di riconoscimento del titolare dello scarico;
la planimetria ubicativa dello stabilimento di cui al punto 3;
gli elaborati grafici come indicati nel modulo di autorizzazione di cui al punto 3.
3. Presso il soggetto competente di cui all’Art. 21, devono essere disponibili i seguenti moduli:
domanda di allaccio al Gestore del Servizio Idrico Integrato, come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
domanda di autorizzazione/rinnovo autorizzazione/variazione per scarico di acque reflue
industriali, come da facsimile in Allegato 1;
dichiarazione/rinnovo dichiarazione/variazione dichiarazione di assimilabilità al domestico, come da facsimile in Allegato 1;
rapporto analisi come indicato nel punto 9 dell’Allegato 1.
Art.25 Misura delle portate degli scarichi
1. Per gli scarichi industriali che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto i quantitativi dichiarati di scarico saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e saranno confrontati con le letture del misuratore di utenza presente.
2. Per gli scarichi industriali in pubblica fognatura che utilizzano fonti di approvvigionamento alternative al pubblico acquedotto, i titolari devono dotarsi di idoneo strumento di misura dei quantitativi prelevati. Tale strumento, che può essere fornito su richiesta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, deve essere sempre accessibile al Gestore per le letture di controllo. Le eventuali attività di verifica di buon funzionamento delle apparecchiature di misura sono sempre consentite al Gestore, che le svolgerà senza richiedere alcun onere all’utente titolare dell’apparecchiatura controllata. I quantitativi dichiarati di scarico saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e saranno confrontati con le letture dello strumento di misura dei quantitativi prelevati.
3. Il gestore può in qualsiasi momento decidere di installare, a proprie spese, un misuratore delle portate in uscita dall’impianto. A tale scopo l’utente ha l’obbligo di concedere al gestore uno spazio idoneo per la posa in opera dello strumento di misura, nonché l’accesso allo strumento stesso per le letture e le operazioni di manutenzione. In questo caso il volume utilizzato per il calcolo del corrispettivo dovuto è quello misurato da tale strumento.
CAPO II – PROCEDURE IN CASO DI NUOVI SCARICHI O DI PRIME AUTORIZZAZIONI.
Art. 26 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
1. In caso di prima autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali il richiedente presenta ai soggetti competenti di cui all’Art.21 la domanda redatta su apposita modulistica indicata all’Art. 24 e la documentazione integrativa indicata sulla modulistica stessa.
2. Qualora siano necessarie integrazioni alla documentazione presentata, il CAM SpA richiede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, le integrazioni necessarie all’espletamento della richiesta di autorizzazione.
3. La richiesta d’integrazioni blocca la decorrenza dei termini per il rilascio dell’autorizzazione che, per la parte residua, continueranno a decorrere dalla ricezione delle integrazioni.
4. Il Gestore, verificati gli atti, se non vi sono motivi di opposizione, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda trasmette il documento di autorizzazione definitivo allo scarico al titolare interessato e copia della stessa all’ATO 2 Marsicano.
5 Il Gestore, tenuto conto della capacità dei propri impianti di depurazione e della tipologia di attività richiedente può non autorizzare, dandone adeguata motivazione scritta all’Autorità di Ambito.
6. Il Gestore, nel caso in cui ritenga opportuno che lo scarico generato dall’attività in esame necessiti di un pretrattamento, comunica al soggetto richiedente, il rilascio dell’autorizzazione provvisoria allo scarico, allegando una relazione contenente il tipo di trattamento ritenuto idoneo e le specifiche tecniche richieste.
7. L’Autorizzazione provvisoria ha la durata di tre mesi. Nel caso di autorizzazione di nuovo scarico non ancora in funzione, il periodo di autorizzazione decorre dal momento in cui il CAM SpA, con opportuno sopralluogo, verifica l’esistenza dell’impianto di pretrattamento realizzato secondo le prescrizioni tecniche contenute nell’atto autorizzativo.
Il rilascio dell’autorizzazione provvisoria conclude la procedura istruttoria sospende i termini di decorrenza per il rilascio dell’autorizzazione definitiva che, per la parte residua, continueranno a decorrere dal rilascio del gestore di parere favorevole all’autorizzazione definitiva.
8. Durante il periodo di autorizzazione provvisoria le attività di monitoraggio e verifica di corretto funzionamento dell’impianto di pretrattamento sono eseguite a cura del titolare dello scarico con oneri a suo carico.
9. E’ facoltà del Gestore, con oneri a proprio carico, effettuare tutti i sopralluoghi ed i controlli che ritenga necessari per valutare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione provvisoria.
10. Durante il periodo di autorizzazione provvisoria il Gestore può compiere attività programmate di monitoraggio dello scarico con oneri a carico del titolare dello scarico. Tali oneri sono determinati, a consuntivo delle attività eseguite.
11. Qualora il Gestore ritenga di non poter rilasciare l’autorizzazione definitiva poiché sono necessari ulteriori accertamenti e/o prescrizioni, ne darà comunicazione al richiedente. Nel caso in cui il supplemento di istruttoria non sia soddisfacente ed i termini dell’autorizzazione temporanea siano prossimi alla scadenza, il Gestore valuta la possibilità di una proroga dell’autorizzazione temporanea, che comunque non può essere maggiore di mesi sei e non può essere richiesta più di una volta per la stessa domanda di autorizzazione. Copia della proroga di autorizzazione provvisoria viene inviata per conoscenza all’Ente D’Ambito.
12. Quando, per negligenza del richiedente, lo scarico continui a risultare inidoneo all’autorizzazione oppure siano scaduti i termini per la proroga dell’autorizzazione provvisoria, il Gestore revoca l’autorizzazione provvisoria o il blocco dell’istruttoria. L’istruttoria rimane bloccata sino a quando il titolare dello scarico non avrà provveduto ad adempiere ai propri obblighi e il Gestore non lo abbia verificato.
13. In caso di scadenza dei termini della proroga di autorizzazione provvisoria, il titolare dello scarico dovrà versare quanto dovuto per le attività del Gestore e richiedere una nuova autorizzazione, con pagamento dei relativi oneri.
14. Qualora il Gestore ritenga che gli accertamenti del supplemento di istruttoria siano soddisfacenti, provvederà al rilascio dell’autorizzazione definitiva, completo di relazione descrittiva di tutti gli accertamenti eseguiti e del calcolo a consuntivo delle spese sostenute per gli accertamenti eseguiti durante il periodo di autorizzazione provvisoria.
Art. 27 Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche
1. Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura necessita di autorizzazione nei modi descritti dall’art. 2 commi 1 ,2 e art. 3 commi 1,2,3,4. della L. R. 29/07/2010 n.31.
2. Coloro i quali, in base alle indicazioni dell’Allegato 1, ritengano di poter scaricare in pubblica fognatura acque reflue assimilate alle domestiche devono presentare domanda su apposito modulo di cui all’Art. 24, provvedendo a riempire la sezione relativa a tale tipologia di scarico. A tale domanda deve essere allegata la stessa documentazione richiesta per le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali.
3. I soggetti richiedenti l’assimilabilità delle acque reflue industriali alle domestiche, inoltrano la domanda al Gestore secondo le procedure di cui all’art.24, allegando le ricevute di versamento degli oneri dovuti al Gestore per la procedibilità amministrativa.
CAPO III – PROCEDURE DI RINNOVO SUCCESSIVO ALLA PRIMA AUTORIZZAZIONE
Art. 28 Rinnovo e variazione di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.
1. Il rinnovo e la variazione dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue va richiesto al Gestore sull’apposita modulistica indicata all’ Art. 24. La domanda di rinnovo va inoltrata, al Gestore almeno un anno prima della data prevista per il termine dell’autorizzazione.
2. I richiedenti sono autorizzati allo scarico anche dopo la decorrenza dei termini di autorizzazione, solo se hanno provveduto ad inoltrare la domanda di rinnovo nei tempi previsti dal presente regolamento.
3. Nel caso di variazione dei dati dichiarati all’atto della domanda di autorizzazione, il titolare dello scarico è tenuto alla rettifica e comunicazione dei nuovi dati attraverso la modulistica di cui sopra, da inoltrare al Gestore.
4. Il Gestore è tenuto a rilasciare la nuova autorizzazione entro la data di scadenza della autorizzazione se la domanda è stata presentata almeno un anno prima della scadenza. Decorso tale termine senza riscontro da parte del Gestore, l’autorizzazione dovrà considerarsi tacitamente rinnovata.
Art. 29 Variazione di dichiarazione di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche
1. La variazione della dichiarazione di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche deve essere presentata al Gestore redatta su apposita modulistica indicata all’Art. 24
2. Se non vi è alcuna comunicazione contraria da parte del Gestore è da intendersi che lo scarico in questione di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura continua ad essere ammesso.
Art. 30 Durata delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura
1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura hanno durata quadriennale e devono essere rinnovate un anno prima della scadenza.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico
In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, il Gestore, ai sensi dell’articolo 130 del D.L.vo 152/06, procede, secondo la gravità dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
| Documenti correlati | Dimensione |
|---|---|
| DENUNCIA DI ALLACCIO / SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA pdf | 377.14 KB |
| MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (doc) | 473.5 KB |










