Per il periodo di ritardato pagamento il Gestore applica gli interessi di mora:
- per le transazioni non commerciali pari a 2,5 punti percentuali su base annua maggiorato del Tasso Unico di Riferimento della BCE stabilitp con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.5 comma 2 del Dlgs 231/2002 smi Dlgs 192/2012;
- per le transazioni commerciali il saggio di interesse stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs 231/2002 (attualmente 8 punti percentuali) più il Tasso Unico di Riferimento della BCE vigente il primo giorno lavorativo di ogni semestre addebitandoli nelle successive fatture;
Il Gestore procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale qualora non risultino pagate n. 2 fatture.
Il Gestore comunica con raccomandata a/r, la data a partire dalla quale può avvenire la sospensione del servizio con anticipo di almeno 30 giorni, nonchè le modalità per evitare la sospensione allegando il bollettino di pagamento. Qualora l'Utente, successivamente alla sospensione del servizio, richieda la relativa riattivazione dovrà saldare le fatture non pagate e corrispondere oltre ai relativi interessi di mora e alle spese di recupero crediti, le spese per la chiusura e la riapertura della presa stradale.
Il Gestore si riserva un tempo massino di n. 2 giorni feriali per la riattivazione della fornitura dalla dimostrata estinzione del debito (esibizione ricevuta di pagamento o sottoscrizione piano di rateazione con pagamento della prima rata prevista) o su richiesta della competente Autorità. In quest'ultimo caso è facoltà del Gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura, comunicati in forma scritta all'Utente. Si precesa che le richieste di attivazione che giungono dopo le ore 18:00 dei giorni lavorativi, sono trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.
Per informazioni scrivere a: recuperocrediti@cam-spa.com